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Sez. L, Sentenza n. 4536 del 06/07/1983 (Rv. 429407 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - ENTITÀ MATERIALE DEL DANNO SUBITO DAL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LESIONE E VENIR MENO DELLA FIDUCIA NEL DIPENDENTE - ELEMENTO FONDAMENTALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429407-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - ENTITÀ MATERIALE DEL DANNO SUBITO DAL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LESIONE E VENIR MENO DELLA FIDUCIA NEL DIPENDENTE - ELEMENTO FONDAMENTALE - ESTREMI.*

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2919 cod. civ., l'entità materiale del danno subito dal datore di lavoro a causa della condotta del lavoratore ha un rilievo del tutto secondario, dovendosi, invece, fondamentalmente accertare se, in relazione alla natura ed alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica Mancanza del dipendente, considerata e valutata non soltanto nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi motivi ed ai suoi effetti nonché all'entità dell'elemento intenzionale o colposo dell'agente, risulti oggettivamente e soggettivamente tale da ledere gravemente, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. (V 1833/81, mass n 412523; (V 6536/79, mass n 403293; (Conf 509/79, mass n 396623; (Conf 4199/75, mass n 378436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)