Sez. 3, Sentenza n. 11260 del 14/11/1997 (Rv. 509876 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione durante il periodo feriale - Controversie agrarie - Non applicabilità della sospensione - Portata - Anche con riguardo al termine della proporzione del ricorso per cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Alle controversie agrarie non si applica, a norma dell'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l'art. 429 cod. proc. civ., sostituito dall'art. 409, nuovo testo, per effetto dell'art. 1 legge n. 533 del 1973, la sospensione dei termini durante il periodo feriale anche con riguardo al termine della proposizione del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)