Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 28/11/2003 (Rv. 568547 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Atto stragiudiziale - Modalità di trasmissione - Forma particolare - Necessità - Esclusione - Intimazione di pagamento a mezzo di lettera raccomandata - Prova delle ricezione a mezzo di testimoni - Legittimità - Presunzione di spedizione - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può risultare dalla prova orale e tanto è sufficiente per ritenere realizzato il requisito formale dell'atto interruttivo, atteso che la ricezione dell'atto logicamente ne suppone la spedizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)