Sez. 1, Sentenza n. 5935 del 10/05/2000 (Rv. 536329 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza del tribunale ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. in sede di reclamo avverso provvedimento cautelare - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Contenuto dell'ordinanza - Irrilevanza - Fattispecie relativa a ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del reclamo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., atteso che essa presenta gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre effetti con autorità di giudicato, a nulla rilevando che la suddetta ordinanza abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo (nella specie, per tardività della proposizione), atteso che tale decisione, pur coinvolgendo diritti processuali, non può assumere autonoma consistenza di statuizione sui diritti stessi, suscettibile di assumere autorità vincolante di giudicato, in quanto relativa a provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, dovendosi ritenere che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo ha necessariamente la stessa natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)