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Sez. 1, Sentenza n. 6536 del 07/05/2002 (Rv. 554207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza del tribunale sul reclamo in sede cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., atteso che essa presenta gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà - mantenuti pure a seguito della introduzione, con la legge di riforma n. 353/1990, del c.d. procedimento cautelare uniforme ex artt. 669 bis segg. cod. proc. civ. - propri del provvedimento impugnato, ed è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., considerata l'assoluta ininfluenza delle determinazioni assunte dal giudice in sede cautelare nel successivo giudizio di merito, nel quale rimangono impregiudicati tutti i mezzi e le ragioni di difesa delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)