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Sez. 2, Sentenza n. 10368 del 22/10/1997 (Rv. 509106 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Emesse dal tribunale - Ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. - Su reclamo proposto avverso un provvedimento possessorio - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509106-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza del giudice del reclamo di cui all'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, essendo caratterizzata dalla medesima natura provvisoria e non decisoria del provvedimento cautelare oggetto del reclamo, così che essa non può dirsi né idonea ad incidere su diritti soggettivi né suscettibile di passaggio in cosa giudicata. Il reclamo ha, difatti, esclusivamente natura e funzione di rimedio teso alla sostituzione dell'ordinanza di concessione della misura cautelare con altra ordinanza destinata a perdere, a sua volta, efficacia in mancanza di tempestiva introduzione del giudizio di merito (art. 669 "octies"), di estinzione del predetto giudizio successivamente al suo inizio (art. 669 "novies", primo comma), di dichiarazione di inesistenza, con sentenza non necessariamente passata in cosa giudicata, del diritto a tutela del quale il provvedimento era stato concesso (art. 669 "novies", terzo comma). Nè vale replicare che le richiamate disposizioni fanno riferimento esclusivamente all'ordinanza di concessione della misura cautelare e non anche a quella successivamente emessa su reclamo della parte interessata, poiché una conclusione diversa da quella esposta condurrebbe all'assurdo di ritenere che, tramite l'uso (eventualmente anche strumentale) del reclamo sarebbe, in concreto, possibile vanificare gli effetti del giudizio di merito sull'ordinanza cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)