Sez. 1, Sentenza n. 5255 del 29/05/1999 (Rv. 526851 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Reclamo - Declaratoria di inammissibilità per tardività - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara la tardività del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod.proc.civ. avverso un provvedimento cautelare, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; tale carattere non muta e non può parlarsi di pregiudizio altrimenti non riparabile allorquando la causa sia ritenuta in decisione in quanto fino alla pronuncia della sentenza il giudice istruttore può revocare o modificare il provvedimento e dopo la sentenza tale potere spetta al giudice che l'ha pronunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)