Sez. L, Sentenza n. 3695 del 28/05/1983 (Rv. 428598 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In attuazione del principio (applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 cod. civ. anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di Assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, le infermità preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione - al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione di Invalidità - solo quando esse siano state già sufficienti, prima che tale rapporto abbia avuto inizio, a ridurre la capacità di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti, mentre, nell'opposta ipotesi, non ne è preclusa la valutazione da parte del giudice al fine suddetto, potendo il superamento di tali limiti conseguire all'aggravamento delle medesime infermità preesistenti o al sopravvenire di altre. (Conf 3273/81, mass n 413850; (Conf 260/80, mass n 403651; (Conf 2319/71, mass n 353188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)