Sez. L, Sentenza n. 1674 del 26/02/1985 (Rv. 439643 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ART. 19 C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - PLURIME RICADUTE IN IDENTICA MALATTIA E SUCCESSIONE DI MALATTIE DIVERSE - MANCATA PREVISIONE - DISCIPLINA DEL COMPORTO FRAZIONATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ART. 19 C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - PLURIME RICADUTE IN IDENTICA MALATTIA E SUCCESSIONE DI MALATTIE DIVERSE - MANCATA PREVISIONE - DISCIPLINA DEL COMPORTO FRAZIONATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Poiché l'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata, si limita a prevedere, per l'ipotesi di ricaduta nella stessa unica malattia entro due mesi dalla ripresa del lavoro, l'aumento del comporto base in ragione della metà, senza individuare il più ampio arco di tempo entro cui le assenze possono verificarsi, per l'ipotesi di plurime ricadute in identica malattia e per quella della successione di malattie diverse, la disciplina del comporto frazionato dev'essere ricavata mediante razionale applicazione del criterio dell'equità integrativa previsto dall'art. 2110 cod. civ. (che, ispirato al principio dell'equo contemperamento degli interessi in conflitto, si riferisce anche all'ipotesi della morbilità discontinua), in base al quale, mentre deve negarsi la possibilità per il lavoratore di fruire di un nuovo ed intero periodo di comporto per ogni nuova malattia, può invece ammettersi - salva la prova, da parte del datore di lavoro, di una situazione aziendale tale da imporre una soluzione equitativa diversa - l'applicabilità al comporto frazionato della disciplina contrattuale del comporto secco, integrata con l'individuazione del cosiddetto termine esterno (cioè del più ampio periodo entro il quale il comporto deve attuarsi), con la conseguenza della sommatoria dei periodi di assenza anche se intervallati da più di due mesi di attività lavorativa. (V 5296/83, mass n 430200; (V 5296/83, mass n 430201; (V 5296/83, mass n 430202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)