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Sez. L, Sentenza n. 5296 del 08/08/1983 (Rv. 430202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - DISCIPLINA EX ART. 19 DEL C.C.N.L. DELL'1 MAGGIO 1976 - PERIODO DI COMPORTO IN CASO DI SUCCESSIONE DI PERIODI PER MALATTIE DIVERSE - APPLICABILITÀ - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - DISCIPLINA EX ART. 19 DEL C.C.N.L. DELL'1 MAGGIO 1976 - PERIODO DI COMPORTO IN CASO DI SUCCESSIONE DI PERIODI PER MALATTIE DIVERSE - APPLICABILITÀ - ESTENSIONE.*

In relazione alla disciplina del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata, il cui art. 19, per l'ipotesi di ricaduta del lavoratore nella stessa malattia entro due mesi dalla ripresa del lavoro, prevede l'aumento del comporto-base (un anno) in ragione della metà, senza determinare il termine "esterno" nel cui ambito deve essere considerata la somma delle assenze causate dalla malattia e dalla ricaduta nella medesima e senza disciplinare, inoltre, l'ipotesi della successione di periodi di assenza per malattie diverse, l'esigenza della razionale applicazione del criterio dell'equità "integrativa" previsto dall'art. 2110 cod. civ., mentre esclude che per ogni nuova malattia il lavoratore abbia diritto ad un nuovo ed intero periodo di comporto, fa sì che l'aumento del comporto-base nella misura anzidetta e la Determinazione del relativo termine "esterno" mediante il computo sia dei due periodi di assenza (un anno il primo e sei mesi il secondo) che del periodo (due mesi) di prestazione lavorativa debbano essere estesi, dal giudice del merito, anche all'ipotesi (totalmente ignorata dal contratto) della successione di malattie diverse, tranne che il datore di lavoro abbia fornito specifica prova di una situazione aziendale tale da imporre un'altra soluzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)