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Sez. L, Sentenza n. 3482 del 08/06/1985 (Rv. 441116 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE - RIGETTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE E REVOCA DEL DECRETO - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - RIDUZIONE DEL DEBITO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - REVOCA DEL DECRETO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441116-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE - RIGETTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE E REVOCA DEL DECRETO - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - RIDUZIONE DEL DEBITO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - REVOCA DEL DECRETO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando sia risultata la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento. Nell'ipotesi, invece, di riduzione del debito per sopravvenuto parziale adempimento, deve escludersi la fondatezza della opposizione e deve, conseguentemente, negarsi la revoca del decreto ponendosi, in tal caso, l'Onere delle spese secondo il normale criterio della soccombenza. È fatta salva, in questo caso, l'opponibilità dell'avvenuto parziale pagamento al creditore quando questi si avvalga del decreto per esigere l'intera somma. (V 6121/83, mass n 430916; (V 184/80, mass n 403577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)