Sez. 3, Sentenza n. 24266 del 30/11/2010 (Rv. 614888 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Accesso da un fondo ad una strada pubblica reso meno agevole dalla realizzazione di un'opera di pubblica utilità - Indennizzo ex art.46 della legge n. 2359 del 1865 - Spettanza - Determinazione - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
La speciale indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (oggi abrogato dall'art. 58 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) in favore del proprietario cui l'esecuzione di un'opera pubblica abbia arrecato danno spetta anche qualora l'esecuzione dell'opera abbia reso meno agevole per il proprietario l'accesso ad una strada pubblica; in tal caso la suddetta indennità andrà determinata in base all'effettiva riduzione di valore del fondo, che sia economicamente apprezzabile e non irrisoria, da valutare tenendo conto, altresì, dell'eventuale vantaggio che al fondo sia derivato dalla vicinanza dell'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)