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Sez. L, Sentenza n. 297 del 15/01/1988 (Rv. 456855 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ORA E LUOGO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE AL DIFENSORE E NON ALLO STESSO ASSICURATO - NECESSITÀ - FORMA - BIGLIETTO DI CANCELLERIA DA NOTIFICARSI A MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO EVENTUALMENTE PER POSTA.*
Stato
decisa il 1988-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456855-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ORA E LUOGO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE AL DIFENSORE E NON ALLO STESSO ASSICURATO - NECESSITÀ - FORMA - BIGLIETTO DI CANCELLERIA DA NOTIFICARSI A MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO EVENTUALMENTE PER POSTA.*

Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione d'Invalidità la parte cui deve essere data comunicazione, a pena di nullità, dell'ora e del luogo dell'inizio delle operazioni peritali da parte del consulente d'ufficio si identifica con la persona del difensore e non già con lo stesso assicurato, il quale è oggetto passivo dell'accertamento da compiere, a nulla rilevando che quest'ultimo possa eventualmente partecipare al proprio difensore la comunicazione avuta. È invece necessario che i dati relativi all'inizio delle operazioni peritali - ove non risultino trasfusi in una dichiarazione nel verbale dell'udienza cui sia presente il difensore - siano dal consulente comunicate al difensore delle parti con biglietto di cancelleria, da notificarsi a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che può anche avvalersi del servizio postale. (nella specie la S.C. ha ritenuto la nullità della consulenza d'ufficio in un'ipotesi in cui l'inizio delle operazioni peritali - pur essendo stato portato a conoscenza dell'assicurato - non era stato comunicato al difensore a mezzo di biglietto di cancelleria, bensì risultava agli Atti la sola ricevuta di una raccomandata spedita dal medesimo consulente al difensore dell'assicurato medesimo). (V 6612/87, mass n 454839; (V 7173/86, mass n 449244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)