Sez. 6, Sentenza n. 16147 del 02/04/2014 Ud. (dep. 11/04/2014) Rv. 260121 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso in cassazione del P.M. avverso sentenza di assoluzione nel merito del giudice di secondo grado - Decorso del termine di prescrizione all'atto della sentenza di appello - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni - Presenza delle parti civili - Operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il P.M. deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", confermativa della decisione di primo grado, quando nelle more del giudizio di legittimità sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)