Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 10/01/2018 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272367 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito del giudice di secondo grado - Decorso del termine di prescrizione già all'atto della sentenza di primo grado - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni - Presenza delle parti civili - Operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando la causa estintiva della prescrizione del reato era già intervenuta in epoca antecedente all'emissione della sentenza di primo grado, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)