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Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 03/02/2026 Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289489-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza assolutoria - Ricorso del pubblico ministero - Prescrizione già maturata alla data della decisione impugnata - Omessa deduzione di un concreto interesse - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289489-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", ove sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione (nel caso di specie, maturata già al momento dell'adozione della decisione impugnata) e nel gravame non sia indicato il concreto risultato vantaggioso che l'impugnante conseguirebbe grazie alla corretta applicazione della legge. (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv. 193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)