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Sez. 2, Sentenza n. 40373 del 27/09/2023 Ud. (dep. 04/10/2023) Rv. 285254 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso in cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito del giudice di secondo grado - Decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni - Presenza della parte civile che non ha impugnato l'assoluzione - Operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285254-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)