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Sez. 1, Sentenza n. 11006 del 12/05/2006 (Rv. 590444 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Disposizione di cui al quarto comma dell'art. 398, così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 - Giudizi instaurati tra il 2 gennaio 1993 ed il 29 aprile 1995 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590444-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

La nuova formulazione dell'art. 398, comma quarto, cod. proc. civ., introdotta dall'art. 68 della legge n. 353 del 1990, è applicabile anche ai giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 1993, in forza dell'art. 90, comma 1, della medesima legge (come sostituito dall'art. 9 d.l. n. 432 del 1995, conv. nella legge n. 534 del 1995), il quale, dopo aver stabilito che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni del codice di rito vigenti anteriormente a quella data, prevede, nella sua ultima parte, l'applicazione di alcune modifiche apportate dalla medesima legge - tra cui quella dell'art. 398, quarto comma - "anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993", e quest'ultima formula deve essere interpretata nel senso che le modifiche in questione si applicano anche ai giudizi (inteso per "giudizio" non il grado, ma l'intero processo) instaurati dopo il 1° gennaio 1993, atteso che ritenere, secondo un'interpretazione meramente letterale, che tali modifiche si applichino ai giudizi, più risalenti, introdotti prima di tale data (sì da essere alla medesima data "pendenti") e non a quelli, più recenti, introdotti successivamente, sarebbe contrario a ragionevolezza e in contrasto con l'intenzione del legislatore, il quale ha ritenuto di anticipare in via generale e per tutti i processi, a far tempo da una data determinata, l'applicabilità di parte della nuova normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 com. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 19/10/1995 num. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)