Sez. 6 - , Sentenza n. 4534 del 30/01/2020 Cc. (dep. 03/02/2020) Rv. 278113 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Casi di rifiuto facoltativo – Criteri di valutazione – Pericolosità sociale – Irrilevanza – Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. c), l. 22 aprile 2005, n. 69 richiede la valutazione in ordine alla meritevolezza dell'interesse del condannato - cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea - ad espiare la pena nel territorio italiano e, pertanto, non può escludersi la ricorrenza del motivo ostativo adducendo la pericolosità sociale del predetto, in quanto tale parametro è del tutto estraneo ai criteri valutativi indicati dalla norma.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)