Sez. 6, Sentenza n. 50386 del 25/11/2014 Cc. (dep. 02/12/2014) Rv. 261375 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto di consegna del residente nello Stato - Nozione di residente - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva escluso la sussistenza della condizione di residente in relazione ad un cittadino rumeno che, pur formalmente residente in Italia, vi aveva svolto solo saltuariamente attività lavorativa, nel contempo mantenendo significativi contatti e la sua residenza in Romania, nel cui territorio aveva commesso il reato oggetto della richiesta di consegna in epoca di molto successiva al suo formale insediamento in Italia).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)