Sez. 6, Sentenza n. 46494 del 20/11/2013 Cc. (dep. 21/11/2013) Rv. 258414 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Consegna condizionata del residente nello stato - Assenza di residenza anagrafica - Irrilevanza - Nozione di residente.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di residenza che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna, prescinde dall'assenza di residenza anagrafica ma presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nel territorio dello Stato, da verificarsi sulla base di indici concorrenti, quali la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale degli interessi lavorativi, il pagamento di eventuali oneri contributivi e fiscali.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)