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Sez. 6, Sentenza n. 49992 del 30/10/2018 Cc. (dep. 05/11/2018) Rv. 274313 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto di consegna del residente nello Stato - Nozione di residente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274313-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005, n.69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto mancanti gli indici concorrenti ai fini della integrazione della nozione di radicamento, avendo lo straniero raggiunto il territorio italiano pochi mesi dopo la commissione del reato e non essendo stata documentata in maniera sufficiente la sussistenza di una attività lavorativa e di legami affettivi).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)