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Sez. 1, Sentenza n. 933 del 17/02/1986 (Rv. 444456 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RISARCIMENTO PER PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE OLTRE IL BIENNIO E PER DEFINITIVA ACQUISIZIONE DEL FONDO NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA GENERALE SULLA RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444456-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RISARCIMENTO PER PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE OLTRE IL BIENNIO E PER DEFINITIVA ACQUISIZIONE DEL FONDO NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA GENERALE SULLA RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ.*

Il risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile a seguito dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea del medesimo oltre il biennio e della sua definitiva acquisizione nella realizzazione dell'opera pubblica, deve essere disciplinato dalle regole generali sulla responsabilità per fatto illecito (damnum iniuria datum) ripristinando la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore di danno, ponendolo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato. Il che non esclude che il giudice possa liquidare il danno rifacendosi a valutazione equitativa, quando esso, in base alle risultanze processuali, non possa essere provato nel suo preciso ammontare. (Conf 1440/84, mass n 433540, sulla prima parte; (Conf 1206/79, mass n 397424; (Conf 481/78, mass n 389778; (Conf 3677/77, mass n 387315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)