Sez. 1, Sentenza n. 9489 del 13/09/1993 (Rv. 483738 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Espropriazione parziale - Parte residua del fondo - Valore - Diminuzione - Indennizzabilità - Condizioni.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
L'espropriazione parziale, ai fini dell'indennizzabilità della diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo, secondo la disciplina dell'art. 40 legge 25 giugno 1865 n. 2539 o dell'art. 28 legge prov. Trento 30 dicembre 1972 n. 31 (modificata dall'art. 2 legge prov. Trento 2 maggio 1983 n. 14) è configurabile alla duplice condizione: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale; b) che il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioè rilevante solo per il proprietario o persone determinate.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge Prov. Trento 30/12/1972 num. 31 art. 28 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 14 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)