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Sez. 1, Sentenza n. 3077 del 09/04/1997 (Rv. 503600 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Parte residua non espropriata - Diminuzione di valore - Indennizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503600-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In ipotesi di espropriazione parziale, l'indennizzabilità della diminuzione di valore della parte di fondo non espropriata presuppone non soltanto che vi sia stato un effettivo degrado della parte residua, ma altresì l'esistenza, tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata, di un rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, di talché il degrado sia imputabile alla separazione alla loro separazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)