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Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/07/1998 (Rv. 517073 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Caratteristica e presupposti - Conseguenze - Nel caso di decremento di valore della parte residua - Determinazione di un'unica indennità - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517073-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui parte di un fondo subisca un decremento di valore a causa dell'avvenuta espropriazione di altra parte del fondo stesso, al proprietario spetta un'unica indennità consistente nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione dell'espropriante, secondo il paradigma dell'espropriazione parziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865. Perché ricorra tale ultima ipotesi, è però necessario che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo (tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale) e che il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva (la S.C. ha così cassato la sentenza del merito la quale, in siffatta ipotesi, aveva ritenuto che al proprietario spettasse, per la parte espropriata del fondo, l'indennità di espropriazione e, per la parte residua, una somma a titolo di risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)