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Sez. L, Sentenza n. 191 del 09/01/1981 (Rv. 410599 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - IMMUTABILITA DELLE MANSIONI ED IRRIDUCIBILITA DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - DEDUZIONE DEL MUTAMENTO DI MANSIONI - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410599-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - IMMUTABILITA DELLE MANSIONI ED IRRIDUCIBILITA DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - DEDUZIONE DEL MUTAMENTO DI MANSIONI - POTERI DEL GIUDICE.*

Il principio dell'immutabilita delle mansioni e dell'irriducibilita della relativa retribuzione, di cui all'art 2103 (nuovo testo cod civ) si riferisce soltanto all'aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo, con la conseguenza che la norma non pone alcun divieto al potere delle parti di operare una riduzione della prestazione lavorativa, con correlativa riduzione della retribuzione. Pertanto, in presenza di un mutamento di mansioni e di fronte alle contestazioni insorte, il giudice del merito deve accertare la sussistenza o meno del requisito legale della equivalenza qualitativa delle mansioni, tenendo presente che le nuove mansioni, per non implicare una vera immutazione qualitativa, oltre ad essere equivalenti sotto l'aspetto dell'inquadramento qualificativo, devono consentire anche la utilizzazione del corredo di nozioni, di esperienza e perizia acquisito nella pregressa fase del rapporto. (V 2691/77, mass n 386347, sulla seconda parte; (Conf 1691/79, mass n 398044, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)