Sez. 3, Sentenza n. 1989 del 10/12/2009 Cc. (dep. 18/01/2010) Rv. 246012 - 01
CACCIA - IN GENERE | Divieto di esercizio venatorio e di ingresso con armi all'interno di area protetta - Parco regionale - Perimetrazione tabellare - Necessità.
CACCIA - IN GENERE
I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, è inapplicabile ai parchi regionali ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di tabellazione o perimetrazione dell'area; nella specie, si trattava della legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine").
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge Reg. Puglia 20/12/2005 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)