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Sez. 2, Sentenza n. 2410 del 06/04/1983 (Rv. 427261 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE EX ART. 1669 COD. CIV. - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427261-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE EX ART. 1669 COD. CIV. - DECORRENZA.*

Nel contratto di appalto il termine per la denunzia dei vizi ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti dell'opera e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia accertata, sia pure sommariamente, la causa dei difetti riscontrati nell'opera, al fine dell'acquisizione di una ragionevole certezza sull'imputabilità dei difetti stessi. (nella specie, è stata ritenuta corretta la decisione di merito che ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso del termine ex art. 1669 cod. civ., la scoperta delle prime lesioni nella muratura, mentre tale termine è stato fatto decorrere quando, dopo accertamenti tecnici, fu rivelata l'inadeguatezza delle fondazioni e fu ordinato lo sgombero del fabbricato pericolante). (V 1094/81, mass n 411642; (V 2561/80, mass n 406295).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)