Sez. 1, Sentenza n. 4848 del 14/05/1998 (Rv. 515417 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Costruzione di autostrada - Fascia di rispetto - Danno per la limitazione di edificabilità - Nel caso di suoli agricoli - Insussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Poiché il sistema indennitario creato dall'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359 distingue rigorosamente aree edificabili ed aree agricole, alle quali sono rispettivamente applicabili i criteri di cui al primo comma della stessa disposizione, e al titolo II della legge 865 del 1971, l'eventuale (limitata) edificabilità dei suoli agricoli è del tutto irrilevante ai fini indennitari, posto che i criteri di liquidazione sono impostati esclusivamente sul parametro del valore agricolo in rapporto alle colture praticate. Tale principio, cui va riconosciuto carattere generale, è applicabile in qualsiasi ambito indennitario connesso all'espropriazione, anche agli effetti dell'art. 46 legge 2359 del 1865, ove si lamenti il deprezzamento di fondi agricoli a causa della realizzazione di un'autostrada, in quanto la fascia di rispetto non preclude la coltivazione del suolo interessato, e quindi l'utilizzazione conforme alla sua natura.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1965 num. 871 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)