Sez. 3, Sentenza n. 1372 del 15/05/1973 (Rv. 364016 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - RICHIESTA DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA PROPOSTA IN CITAZIONE - MERA EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - RICHIESTA DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA PROPOSTA IN CITAZIONE - MERA EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
Non esorbita dai limiti della emendatio libelli, consentita dall'art 183 cod proc civ nella prima udienza di trattazione, la domanda di una somma maggiore di quella richiesta con la citazione a titolo di risarcimento danni, anche se giustificata con l'insorgenza di un pregiudizio non menzionato nell'atto introduttivo ed anche se l'accoglimento del petitum superi il limite massimo della Competenza per valore del giudice adito, determinando cosi il venir meno di tale Competenza. (V 2435/71, mass n 353408; 2005/70, mass n 348080).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)