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Sez. U, Sentenza n. 5135 del 25/10/2005 Ud. (dep. 10/02/2006) Rv. 232661 - 01

GIURISDIZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - Giudice Militare | Concorso di militari e civili nel reato militare - Connessione dei procedimenti - Irrilevanza a fini di giurisdizione - Trattazione dei procedimenti nei rispettivi ambiti di giurisdizione - Giurisdizione militare per il concorrente militare - Giurisdizione ordinaria per il concorrente civile.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232661-01

GIURISDIZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - Giudice Militare

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi invece le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)