Sez. 2, Sentenza n. 3000 del 28/09/1968 (Rv. 335836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FESTIVITA - NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI - RICADENTI DURANTE UN PERIODO DI SCIOPERO - SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE E CHIUSURA DELLO STABILIMENTO - RETRIBUZIONE - SPETTANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FESTIVITA - NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI - RICADENTI DURANTE UN PERIODO DI SCIOPERO - SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE E CHIUSURA DELLO STABILIMENTO - RETRIBUZIONE - SPETTANZA.*
La retribuzione per le ricorrenze festive nazionali ed infrasettimanali che ricadano durante un periodo di sciopero, e ugualmente dovuta a tutti i lavoratori che vi abbiano diritto ai sensi della legge 31 marzo 1954, n.90, ove l'imprenditore abbia frattanto disposto la sospensione della produzione e la chiusura dello stabilimento - in tal caso, infatti, deve ravvisarsi una ipotesi di sospensione del lavoro dovuta a causa - indipendente dalla volonta del lavoratore - giusta la previsione dell'art. 2, lett. C, della legge citata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)