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Sez. 1, Sentenza n. 12808 del 03/09/2003 (Rv. 566493 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Fissazione delle udienze di istruzione nel processo civile - Provvedimenti di rinvio con intervallo superiore a quello di quindici giorni di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., o senza menzionare le speciali circostanze idonee a giustificare la deroga al rispetto di detto termine - Violazione automatica del termine di ragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566493-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti, nel corso di un processo civile, rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni al riguardo previsti dall'art. 81 disp. att. cod. proc. civ. Nè rileva il fatto che nei provvedimenti di rinvio non sia stata fatta - contrariamente a quanto richiesto da quest'ultima disposizione - menzione alcuna delle speciali circostanze da cui dipende un intervallo maggiore tra le successive udienze, atteso che la mancanza di una tale indicazione costituisce una mera irregolarità processuale, di per sè irrilevante ai fini del rispetto del diritto della parte alla ragionevole durata del giudizio, il quale non si identifica con il diritto ad ottenere rinvii non superiori a quindici giorni, e va comunque considerato in rapporto allo svolgimento complessivo della causa.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)