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Sez. 1, Sentenza n. 18589 del 21/09/2005 (Rv. 583289 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Accertamento del superamento del termine di ragionevole durata del processo - Valutazione del comportamento delle parti - Istanze di rinvio - Imputabilità anche all'apparato giudiziario - Giudizio di fatto.
Stato
decisa il 2005-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583289-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, i rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, costituiscono circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. Tale valutazione non si risolve in un mero computo aritmetico, ma implica un giudizio, nell'ambito del quale detti rinvii, pur dovendo in linea di massima essere attribuiti esclusivamente a comportamenti delle parti, possono essere imputati in parte anche all'apparato giudiziario, quando risultino violati i termini ordinatori dei rinvii di cui alle norme di rito, in genere ritenuti irrilevanti ai fini del computo nella durata ragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 175, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)