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Sez. 3, Sentenza n. 267 del 15/01/1996 (Rv. 495392 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - BENI DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI | Beni appartenenti al Partito Nazionale Fascista - Alienazione - Vincolo perpetuo di destinazione - Limitazione del vincolo a dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 1978 - Ambito di applicazione di detta legge.
Stato
decisa il 1996-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495392-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - BENI DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI

L'art. 4 della legge 13 maggio 1978, n. 208, - in base al quale il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni appartenuti al cessato partito nazionale fascista ed alle organizzazioni soppresse con il R.D.L. n. 704 del 1944, alienati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, cessa con il decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita - è norma che, quale "jus superveniens", può trovare applicazione nei giudizi in corso solo se, e nei limiti, in cui essa sia suscettibile di regolare fatti e rapporti oggetto della controversia in base alle regole generali sull'efficacia della legge nel tempo (art. 11 disp. prel. c.c.). Ne consegue che il menzionato art. 4 della legge n. 208 del 1978 si riferisce ai contratti ancora efficaci al momento della sua entrata in vigore e non anche a quelli per i quali si sia anteriormente verificato un eventuale effetto risolutorio (nella specie, nel 1957 l'amministrazione finanziaria dello Stato aveva venduto ad un istituto scolastico l'immobile già appartenuto alla "casa del fascio", con obbligo per l'acquirente di destinare l'immobile stesso esclusivamente a sede di asilo infantile, sotto pena di risoluzione del contratto; con verbale della Guardia di Finanza del 1971 era stato accertato che l'immobile aveva ricevuto una diversa destinazione; nel 1973 la predetta amministrazione aveva convenuto in giudizio l'istituto scolastico, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e chiedendo, quindi, che fosse dichiarato risolto il contratto di compravendita, con condanna dell'istituto al rilascio dell'immobile. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha affermato che la disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 208 del 1978 non si riferisce al contratto in oggetto, il quale s'era risolto già prima della sua entrata in vigore, ossia al momento della manifestazione della volontà dell'amministrazione finanziaria di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa).

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1978 num. 208 art. 4, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Decr. Legge Luogoten. 27/07/1944 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)