Sez. 1, Sentenza n. 5701 del 29/10/1981 (Rv. 416391 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - AMMONTARE DEL PASSIVO - RILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - AMMONTARE DEL PASSIVO - RILEVANZA.*
In applicazione della norma dell'art. 6 delle Disposizioni generali della tariffa forense approvata con d.m. 26 settembre 1979, per cui il valore della causa - da assumere a base della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente - è determinato a norma del codice di procedura civile, l'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento è riconducibile all'ipotesi dell'art. 17, prima parte, cod. proc. civ., di guisa che il valore della relativa causa si determina in base all'ammontare del passivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., DM 26/09/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)