Sez. 2, Sentenza n. 4117 del 13/07/1984 (Rv. 436067 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - VALORE DELLE CAUSE - DETERMINAZIONE - AMMONTARE DEL PASSIVO - RILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - VALORE DELLE CAUSE - DETERMINAZIONE - AMMONTARE DEL PASSIVO - RILEVANZA.*
In osservanza della norma dell'art. 6 delle Disposizioni generali della tariffa forense approvata con d.m. 26 settembre 1979, per cui il valore della causa, da assumere a base della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, è determinato a norma del codice di procedura civile, per l'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento trova applicazione in via analogica la normativa dello art. 17 prima parte cod. proc. civ. (che determina il valore delle cause di opposizione all'esecuzione), sicché il valore della relativa causa si determina in base all'ammontare del passivo, quale risultante dalla somma dei crediti ammessi alla procedura concorsuale, senza alcuna possibilità di distinguere tra opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento proposta per motivi di Forma e opposizione proposta per motivi di merito. (Conf 5701/81, mass n 416391, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., DM 26/09/1979 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)