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Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 11/02/1999 (Rv. 523124 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Con corresponsione di anticipo salvo conguaglio - Prezzo - Determinazione - Equiparazione all'indennità di esproprio - Art. 5 bis legge 259 del 1992 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523124-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Il prezzo della cessione volontaria di un bene assoggettato a procedura espropriativa, per il quale fu corrisposto anticipo salvo conguaglio, ai sensi della legge 29 luglio 1980 n. 385, successivamente dichiarata incostituzionale (Corte Cost. 19 marzo 1983 n. 223), va determinato in base all'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, posto che il comma sesto, introdotto dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, legge 28 dicembre 1995 n. 549, dichiarato incostituzionale solo quanto alla misura del risarcimento da occupazione illegittima (Corte Cost. 2 novembre 1996, n. 369), regola il prezzo della cessione equiparandolo all'indennità espropriativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)