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Sez. 1, Sentenza n. 22105 del 23/11/2004 (Rv. 578800 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Negozio di diritto pubblico - Configurabilità - Prezzo - Misura legale dell'indennità di esproprio - Inderogabilità - Commisurazione a parametri incostituzionali o non più vigenti - Sostituzione automatica - Assenza della clausola di conguaglio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578800-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Il carattere imperativo della disposizione contenuta nell'art. 12 legge 22 ottobre 1971, n. 865, che fissa inderogabilmente, quale parametro per la determinazione del prezzo della cessione volontaria, la misura dell'indennità di esproprio secondo la normativa vigente al momento della procedura, comporta, in coerenza con la natura di contratto di diritto pubblico della cessione, l'invalidità della clausola convenzionale di previsione di un prezzo diverso, commisurato ad una normativa abrogata, non solo qualora i parametri legali, cui le parti si siano riferite, siano stati in seguito dichiarati incostituzionali, ma a maggior ragione allorché al momento della cessione detti parametri non fossero più vigenti, con la conseguenza che la pattuizione invalida sul prezzo viene automaticamente sostituita con il precetto detraibile dal criterio legale, non essendo sufficiente, ai fini della qualificazione dell'operazione in termini di mero negozio di diritto privato per un corrispettivo definitivamente determinato e in suscettibile di integrazioni successive, il mero profilo della eventuale mancata previsione del diritto al conguaglio del prezzo di cessione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)