diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8969 del 05/07/2000 (Rv. 538237 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Natura - Contratto pubblico - Portata - Consegue clausola di riferimento a integrazioni legali dell'indennità - Inserzione dei parametri legali - Nullità per indeterminatezza del prezzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538237-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa la presenza di elementi negoziali tipici dell'autonomia privata, come "l'in idem placitum" ed il prezzo, e l'applicabilità di istituti come l'accertamento di nullità dell'oggetto (per occupazione appropriativa avvenuta in precedenza), la risoluzione o l'annullamento per errore, con le conseguenze risarcitorie derivanti dall'inadempimento, dimostrano soltanto l'esistenza di un contratto come accordo delle parti per regolare un rapporto giuridico patrimoniale, requisiti strutturali propri anche in quella particolare categoria negoziale, detta "contratti pubblici", parzialmente regolata da norme imperative imposte dalla presenza di un soggetto pubblico, e inderogabilmente dettate ad integrazione del contenuto necessario del negozio. Nell'ambito di tale categoria la cessione volontaria, regolata dall'art. 12 legge n. 865 del 1971, è caratterizzata dalla inderogabilità delle regole sulla determinazione dell'indennità di esproprio, in modo che venuti meno, per dichiarazione di illegittimità costituzionale, i criteri di cui all'art. 16, si fa luogo all'inserzione automatica del precetto retraibile dal criterio legale, e l'indeterminabilità del prezzo è esclusa per effetto della clausola che, ancorando il corrispettivo ai parametri indennitari vigenti, ne prevede un'integrazione nella eventualità del sopravvenire di nuove regole sull'indennità di espropriazione, atteso che il relativo patto non introduce elementi di incertezza nel corrispettivo convenuto, ma si esaurisce nella costituzione di un credito aggiuntivo del cedente, per il caso in cui i mutamenti della disciplina normativa, incluso l'art. 5 bis della legge 359 del 1992, comportino un quantum dell'indennità di espropriazione superiore all'ammontare di quel corrispettivo.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)