Sez. 1, Sentenza n. 4296 del 15/05/1997 (Rv. 504366 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) | Azione revocatoria fallimentare - Termine prescrizionale - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)
Il termine che ha natura prescrizionale (e non già decadenziale) per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare è quello di cinque anni previsto per la revocatoria ordinaria dall'art. 2903 cod. civ. (applicabile, quanto alla sola durata, anche alla revocatoria fallimentare, in ragione del rinvio operato dall'art. 66 legge fallimentare), ma non decorre dalla data dell'atto, come prescritto in tema di revocatoria ordinaria (dal medesimo art. 2903 cod. civ., che ha carattere di specialità in ordine alla decorrenza del termine trovando applicazione alla sola ipotesi in cui l'atto revocabile sia anteriore al sorgere del credito, mentre negli altri casi previsti dall'art. 2091 cod. civ. tale decorrenza coincide con l'esperibilità dell'azione revocatoria), bensì - stante l'esistenza di differenze strutturali tra le due azioni, che giustificano la disciplina differenziata - opera il principio generale (ex art. 2935 cod. civ.) secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dal momento della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)