Sez. 1, Sentenza n. 8173 del 29/08/1997 (Rv. 507276 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Termine di prescrizione quinquennale - Applicabilità - Decorrenza - Dalla data dell''atto revocando - Esclusione - Dalla data della dichiarazione di fallimento - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
L'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall. , si prescrive nel termine di cinque anni, in applicazione analogica della norma in tema di durata della prescrizione di cui all'art. 2903 cod. civ., con decorrenza tuttavia dalla data di apertura del fallimento in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2935 cod. civ. a termine del quale la prescrizione non corre prima che il diritto possa farsi valere, prevalendo tale principio sulla disposizione speciale dettata dal cit. art. 2903 cod. civ., in tema di decorrenza del termine nella revocatoria ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)