Sez. 1, Sentenza n. 3983 del 25/06/1980 (Rv. 407888 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
L'Azione revocatoria fallimentare si prescrive nel termine di cinque anni previsto per la revocatoria ordinaria dall'art 2903 cod civ, e cio sia nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art 67 legge fallimentare, sia in quelle relative ai pagamenti effettuati dal fallito di cui al secondo comma: in tale ultimo caso, in cui il termine prescrizionale non puo decorrere dalla data dell'atto, come prescritto in tema di revocatoria ordinaria, opera il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto puo essere fatto valere, e cioe, nella specie, dal momento della dichiarazione di fallimento. (Conf 1953/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2904, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)