Sez. L, Sentenza n. 11016 del 03/11/1998 (Rv. 520325 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Prestazione di servizi di "accudienza" ai sensi dell'art. 26 legge n. 1236 del 1959 - Natura autonoma del rapporto per previsione legislativa - Esclusione - Accertamento in concreto del carattere autonomo o subordinato del rapporto - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
In tema di assuntoria di servizi ed di "accudienza" ai dormitori del personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato, l'art. 26 legge n. 1236 del 1959 (espressamente mantenuto in vigore dell'art. 31 legge n. 668 del 1967) non esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro avente ad oggetto i suddetti servizi, ma, anzi, anche nell'ipotesi in cui i capitolati e le convenzioni lo abbiano disciplinato come autonomo, ne dispone l'equiparazione al lavoro subordinato ai fini dell'assicurazione obbligatoria, ove esso superi la durata di un anno con carattere di continuità e permanenza; ne consegue che non può farsi discendere dal citato art. 26 una vincolante qualificazione del rapporto come autonomo e che soltanto l'esame del capitolato e della convenzione che disciplinano il rapporto, nonché l'accertamento delle concrete modalità in cui esso si è svolto (entrambi rimessi al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati) possono indurre a desumere la reale natura (autonoma o subordinata) del suddetto rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)