Sez. 1, Sentenza n. 139 del 27/01/1981 Cc. (dep. 11/03/1981) Rv. 148048 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
L'Obbligo di motivazione del mandato di cattura, per quanto concerne l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, deve ritenersi adempiuto con l'indicazione degli elementi di accusa o anche soltanto del tipo di elementi di prova acquisiti, senza bisogno di ulteriori specificazioni sulla fonte, che puo essere taciuta perfino in Sede di interrogatorio, qualora possa derivarne pregiudizio alla istruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)