Sez. 1, Sentenza n. 62 del 16/01/1981 Cc. (dep. 27/02/1981) Rv. 147802 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IN ORDINE ALLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ACCUSA - SUFFICIENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IN ORDINE ALLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ACCUSA - SUFFICIENZA.*
La motivazione dei provvedimenti restrittivi della liberta personale deve contemperare l'esigenza di consentire il controllo della legittimita formale del provvedimento e la necessita di salvaguardare il segreto istruttorio richiamato dall'art 264, secondo comma, cod proc pen. pertanto, l'Obbligo della motivazione, per quanto concerne la esistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza, deve ritenersi adempiuto con la indicazione degli elementi di accusa, anche senza specificazione della fonte che puo essere taciuta perfino in Sede di interrogatorio qualora possa derivarne pregiudizio all'istruzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 367 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)