Sez. 5, Sentenza n. 4936 del 08/03/2006 (Rv. 587758 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istituzione dell'Agenzia delle entrate - Conferimento dei poteri del Ministero delle finanze in materia di imposizione fiscale - Successione a titolo particolare nel rapporto controverso - Effetti - Inapplicabilità dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Conseguenze in tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie regionali.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate - che non è un organo dello stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto giuridico -, si è verificata una successione a titolo particolare nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, con la conseguente separazione tra la titolarità di tale obbligazione, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri in materia d'imposizione fiscale, trasferiti all'Agenzia. L'autonoma soggettività di quest'ultima e l'esclusione dell'obbligo di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato comportano l'inapplicabilità dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze della commissioni tributarie regionali decorre: a) nei giudizi di appello instaurati successivamente al 1° gennaio 2001, ai quali abbia preso parte esclusivamente l'Agenzia delle entrate - con l'accettazione del contraddittorio da parte del contribuente e la conseguente estromissione del Ministero - senza avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura, dalla data della notifica della sentenza, avvenuta, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici; b) nei giudizi di appello instaurati successivamente al 1° gennaio 2001, ai quali abbia partecipato esclusivamente l'Agenzia, avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura, dalla data della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale territorialmente competente; c) nei giudizi di appello instaurati anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali non vi sia stata l'estromissione del Ministero, dalla data della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, stante la permanenza in capo al Ministero dell'interesse e della legittimazione all'impugnazione, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 68, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, DM Finanze 28/12/2000, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)