Sez. 5, Sentenza n. 2955 del 10/02/2006 (Rv. 587084 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Valore - Determinazione - Criterio stabilito nell'art. 16 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Contenuto - Necessità di tener conto delle attività e passività esposte in bilancio, con l'aggiunta dell'avviamento - Affermazione - Soppressione del riferimento all'avviamento disposta dall'art. 69 della legge n. 342 del 2000 - Retroattività - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In tema di imposta di successione, il valore delle azioni, non quotate in borsa, comprese nell'attivo ereditario va determinato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, facendo riferimento al valore del patrimonio netto dell'ente o società, risultante dall'ultimo bilancio, al netto delle passività ed aggiungendo l'avviamento (né la soppressione del riferimento all'avviamento, disposta dall'art. 69, prima comma, della legge n. 342 del 2000, ha efficacia retrattiva).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)