diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7080 del 14/04/2004 (Rv. 572065 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LAVORI PREPARATORI (FINALITÀ E OCCASIONE DELLA LEGGE) | Successione di due diverse discipline nel tempo - Abrogazione del sistema degli abbuoni per gli alcoli invecchiati - Disposizioni in materia di Statuto del contribuente e di irretroattività delle disposizioni fiscali - Valore di principi generali vincolanti per l'interprete - Affermazione - Conseguenze - Applicazione con riguardo al nuovo regime sugli alcoli prodotti fino al 1971 e commercializzati dopo il 1993 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572065-01

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LAVORI PREPARATORI (FINALITÀ E OCCASIONE DELLA LEGGE)

In caso di possibilità di fornire due interpretazioni alternative della disposizione (nella specie: l'art. 25 DL n. 513 del 1992, applicabile <ratione temporis>, non convertito, ma il cui contenuto è stato reiterato con altri DD.LL. fino a quello n. 331 del 1993, convertito nella L. n. 427 del 1993, i cui effetti sono stati salvaguardati con apposita disposizione, che ha abrogato il sistema degli abbuoni, già stabilito, in misura percentuale differenziata in relazione al numero di anni di invecchiamento, dall'art. 7 del DL n. 142 del 1950, convertito nella L. n. 331 del 1950, ed espressamente mantenuto in vigore dall'art. 1 DL n. 854 del 1971, convertito nella L. n. 1039 del 1971), deve essere preferita quella che non comporti la retroattività della misura fiscale più sfavorevole, in considerazione del principio generale dell'ordinamento tributario posto dall'art. 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla L. 212 del 2000 (nella specie: con riguardo alle quantità di acquavite prodotte anteriormente ad essa, anche se estratta e posta in commercio dopo di essa, secondo una applicazione del tributo su una fattispecie a formazione successiva). Infatti, il cd. Statuto del contribuente ha inteso attribuire alle proprie disposizioni (e tra queste a quella sulla irretroattività delle leggi fiscali) il valore di principi generali dell'ordinamento tributario, con una autoqualificazione che dà attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo Statuto, e che costituiscono orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto, cosicché qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme a questi principi, a cui la legislazione tributaria, anche antecedente allo Statuto, deve essere adeguata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/04/1950 num. 142 art. 7, Legge 16/06/1950 num. 331, Decreto Legge 31/12/1992 num. 513 art. 25, Legge 30/08/1993 num. 331 art. 25, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)